PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1

      1. È istituita in Sicilia una zona franca ubicata nell'area che si estende tra il porto di Trapani e l'aeroporto di Birgi (Marsala), già destinata dall'Area di sviluppo industriale di Trapani all'installazione di imprese industriali, come utilmente integrata e ampliata nella proposta di Piano regolatore generale del comune di Trapani.
      2. Alla delimitazione della zona di cui al comma 1, si provvede, acquisito il parere del consorzio di cui all'articolo 11, comma 2, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e delle attività produttive.
      3. Il territorio costituito in zona franca ai sensi del presente articolo è considerato, fino al 31 dicembre 2050, fuori dalla linea doganale del territorio dello Stato.
      4. Restano comunque in vigore nel territorio della zona franca tutte le disposizioni di legge e di regolamento che vietano, limitano o altrimenti disciplinano l'importazione, l'esportazione ed il transito di determinate merci a fini economici e valutari, di polizia sanitaria e fitopatologia per l'igiene e l'incolumità pubblica, repressione delle frodi in commercio e tutela e conservazione del patrimonio artistico nazionale.

Art. 2.

      1. Rientrano nel regime di zona franca tutte le attività economiche le cui finalità siano quelle di sottoporre le merci a trasformazione secondo lavorazioni autorizzate o comunque di operare su di esse dei perfezionamenti che comportino la realizzazione di un valore aggiunto. Il regolamento di cui all'articolo 12 indica le attività consentite.

 

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Art. 3.

      1. Le merci nazionali introdotte in zona franca si considerano, a tutti gli effetti fiscali, come esportate. Tali merci possono essere rispedite in franchigia nel territorio doganale a condizione che siano permanentemente vigilate e custodite in magazzini a ciò espressamente destinati, che sono assimilati a depositi doganali.

Art. 4.

      1. Le imprese esercenti attività in zona franca possono essere autorizzate:

          a) ad essere considerate attive in territorio doganale, a condizione che gli insediamenti produttivi si prestino e siano sottoposti a vigilanza permanente;

          b) ad introdurre temporaneamente in zona franca materie prime nazionali per essere ivi lavorate, al fine di reintrodurre nel territorio doganale i prodotti con esse ottenuti.

      2. Le autorizzazioni di cui al comma 1 sono rilasciate dal Ministro dell'economia e delle finanze il quale, nei casi di cui alla lettera b) del medesimo comma 1, stabilisce, di concerto con il Ministro delle attività produttive, le condizioni alle quali le autorizzazioni stesse devono essere subordinate.

Art. 5.

      1. Ai fini delle imposte sui redditi, i redditi prodotti dalle imprese operanti in zona franca si sensi dell'articolo 2 non concorrono a formare il reddito d'impresa se e nella misura in cui siano accantonati in un apposito fondo e siano destinati alle attività d'impresa esercitate in zona franca entro i tre periodi d'imposta successivi a quello della loro realizzazione.
      2. I redditi accantonati ai sensi del comma 1 e non destinati alle attività esercitate in zona franca concorrono a formare il reddito del quarto periodo d'imposta successivo a quello della loro realizzazione.
      3. Sono fatte salve le agevolazioni territoriali per le imposte sul reddito.

 

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Art. 6.

      1. Per i soggetti non residenti esercenti in zona franca, mediante stabili organizzazioni, attività di coordinamento e supervisione di attività commerciali esercitate all'estero, il reddito è determinato nella misura del 5 per cento delle spese effettivamente sostenute nel periodo d'imposta.

Art. 7.

      1. Sono esenti dalla imposta sul reddito delle persone fisiche i redditi prodotti da persone fisiche residenti nel territorio dello Stato per un periodo inferiore a ventiquattro mesi e che esercitano attività di lavoro subordinato in zona franca.

Art. 8.

      1. Sono applicabili nella zona franca le disposizioni concernenti la repressione del contrabbando, nonché tutte le altre disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative emanate in materia doganale che non contrastino con le disposizioni della presente legge.

Art. 9.

      1. In relazione al regime di zona franca, costituiscono violazioni punibili con le stesse pene previste dalle legge vigente in materia doganale per il contrabbando:

          a) l'immissione di merci nei magazzini della zona franca riservati al deposito delle merci nazionali;

          b) il trasporto di merci estere nella zona franca per strade non permesse, allorquando possa fondatamente presumersi il proposito di introdurle in frode nel territorio doganale;

 

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          c) il deposito di merci estere nella zona franca in località ed in quantità non permesse.

      2. Agli effetti del presente articolo sono considerati come merci estere i prodotti di origine nazionale che siano soggetti a diritti di confine nell'introduzione in territorio doganale.

Art. 10.

      1. Gli agenti dell'amministrazione finanziaria hanno facoltà di accedere a stabilimenti, magazzini ed esercizi di qualsiasi specie esistenti nella zona franca e di ispezione i libri, i registri e gli altri documenti commerciali.

Art. 11.

      1. Alle spese necessarie per la sistemazione della linea doganale, per l'impianto ed il funzionamento degli uffici doganali e per la vigilanza si provvede con appositi stanziamenti da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del'economia e delle finanze.
      2. Gli interventi per la realizzazione e la gestione della zona franca sono affidati al consorzio per la zona franca di Trapani costituito con la partecipazione della provincia di Trapani, del comune di Trapani, della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, dei comuni del comprensorio, delle categorie imprenditoriali e dei privati.

Art. 12.

      1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze emana il relativo regolamento di attuazione per le parti di sua competenza.